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Accollo del debito ed accettazione tacita di eredità: profili di compatibilità tra gli istituti

2023-08-24 09:42

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successioni, successione, accollo, accettazione eredità, adempimento di terzo, accettazione tacita,

Approfondimento a cura dell'Avv. Valentina Minelli


La peculiare questione oggetto di approfondimento sorge dall’esistenza di un rapporto commerciale tra una società di persone e un’impresa individuale.


Quest’ultima matura un debito nei confronti della prima, che intende dunque intraprendere un’azione per il recupero delle somme dovute.


Nelle more, il titolare dell’impresa individuale decede e gli eredi costituiscono una nuova società di persone, continuando peraltro ad utilizzare locali e clientela della precedente attività.


Il creditore si rivolge agli eredi per il recupero delle somme dovute, vedendosi eccepire la circostanza per la quale le fatture rimaste insolute risultano intestate all’impresa individuale cancellata per morte del titolare e nessuno degli eredi sarebbe stato disposto, o comunque obbligato, a pagare il debito del de cuius in quanto un simile comportamento avrebbe costituito accettazione tacita dell’eredità, non avendo ancora gli stessi provveduto a prendere posizione in merito all’accettazione o meno della massa ereditaria.


Si precisa che, in materia successoria, ai sensi dell’art. 476 c.c. “l’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.


Dunque, seguendo il ragionamento dei chiamati all’eredità, essi – attraverso l’adempimento di un debito riconducibile al de cuius – sarebbero decaduti dalla facoltà di accettare l’eredità con beneficio di inventario, diventando eredi puri e semplice.


La distinzione è dirimente in quanto, per brevi cenni, si segnala che l’erede c.d. puro e semplice è chiamato a rispondere dei debiti del de cuius anche con in proprio patrimonio personale (poiché si verifica un’ipotesi di confusione tra i due patrimoni), mentre l’erede che accetta con beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari esclusivamente nei limiti dell’attivo ereditario.


La questione in oggetto, tutt’altro che banale e piuttosto diffusa nella prassi, è approdata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del de cuius (nel caso di specie, per contravvenzione al codice della strada) potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c..


Più specificamente, “per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/09/2020, n. 20878).


In altri termini, non si esclude tout court che il pagamento di un debito del de cuius possa configurare un atto di tacita accettazione di eredità, ma si limita tale conseguenza alla sola ipotesi in cui il chiamato all’eredità adempie all’obbligazione ereditaria servendosi del patrimonio ereditario.


Diversamente, qualora il chiamato all’eredità provveda a pagare un debito del de cuius con denaro proprio, ciò non comporta alcuna conseguenza in termini di accettazione dell’eredità, costituendo un mero adempimento del terzo. Più correttamente, risulta pacificamente ammissibile l’accollo del debito ereditario da parte di un chiamato all’eredità.


L’istituto dell’accollo, infatti, disciplinato dagli artt. 1273 segg. c.c., rappresenta una modifica soggettiva dell’obbligazione dal lato passivo, e consiste nell’assunzione di un debito altrui.


Vi è di più, i chiamati all’eredità che dovessero ricorrere a tale istituto per pagare debiti del de cuius, dimostrerebbero di considerare quel debito non proprio nemmeno come debito ereditario e dunque, a riconferma di quanto sopra esposto, tale comportamento non implicherebbe l’accettazione tacita dell’eredità.


Una simile soluzione risulterebbe satisfattiva sia per il creditore (a fronte del pagamento delle proprie richieste economiche), sia per quei chiamati all’eredità che possono tutelare il proprio patrimonio personale dalla situazione debitoria del de cuius.



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