Approfondimento a cura della Dott.ssa Elena Colombelli, abilitata alla professione forense Il procedimento per ingiunzione previsto dagli artt. 633 e ss. cpc offre al creditore di una somma di denaro liquida o di una determinata quantità di cose fungibili, nonché di una cosa mobile determinata, la possibilità di ottenere una soddisfazione più rapida delle proprie pretese. La riduzione dei tempi processuali consegue al carattere sommario dell’attività cognitiva svolta dal giudice adito, il quale emette un provvedimento inaudita altera parte, ossia in assenza di contraddittorio tra le parti, denominato decreto ingiuntivo. Esso è idoneo a dettare una disciplina potenzialmente incontrovertibile al rapporto controverso e consente al creditore di avviare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Ciò a patto che il credito azionato sia certo, liquido, esigibile, nonché fondato su una delle prove scritte indicate dall’art. 634 cpc: polizze, promesse unilaterali, telegrammi e, più in generale, qualsiasi documento ritenuto meritevole di fede e di autenticità. Per quanto riguarda i crediti derivanti da somministrazioni di merci o denaro, nonché per le prestazioni di servizi rese dagli imprenditori commerciali o dai lavoratori autonomi, la prova scritta può essere data dagli estratti autentici delle scritture contabili che gli stessi sono tenuti a conservare, purché bollate e vidimate nelle forme prescritte dalla legge. A tal riguardo, giova ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2019, ossia con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti IVA, il documento contabile deve essere trasmesso al cliente/debitore in formato “xml” tramite il sistema di interscambio (c.d. SDI), allo scopo di contrastare l’evasione fiscale. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale formato “xml” fornisce prova di autenticità del documento contabile (punto 1.3 del Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018). Ciò in quanto “la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”. Costante giurisprudenza di merito ha confermato che le fatture elettroniche in formato “xml” costituiscono duplicati informatici e possono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, c. 2, cpc. Sono pertanto titoli idonei per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del soggetto che le ha emesse (cfr. Tribunale di Cuneo, sentenza 14/04/2021, Tribunale di Verona, decreto ingiuntivo del 29/11/2019; Tribunale di Roma decreto ingiuntivo del 29/03/2021). Pertanto, nella prassi commerciale, l’impresa o la società creditrice generalmente fonda la propria richiesta di pagamento allegando al ricorso per ingiunzione la fattura e l’estratto autentico delle scritture contabili, ovvero la fattura elettronica in formato “xml”, ove possibile. Giurisprudenza uniforme ritiene tuttavia che l’efficacia probatoria della fattura commerciale, indipendentemente dal formato, debba limitarsi alla fase monitoria del procedimento. Ciò proprio in virtù della ratio del procedimento di ingiunzione contenuto nel libro IV del Codice di procedura civile “Dei procedimenti speciali” al titolo 1 intitolato, non a caso “Dei procedimenti sommari”. Il carattere sommario della cognizione, conseguenza della già citata esigenza di garantire una più celere tutela del credito, giustifica dunque un minor rigore dal punto di vista probatorio. Al contrario, nell’eventuale giudizio di opposizione, che è, a tutti gli effetti, un giudizio ordinario a cognizione piena, la fattura diventa inidonea a fornire la prova tanto dell’esistenza, quanto della liquidità di un credito, trattandosi di un documento avente natura meramente contabile e non contrattuale, formato peraltro dalla stessa parte che intende avvalersene, senza alcun segno di riconoscimento del debitore. Pertanto, in sede di opposizione, il creditore dovrà sempre produrre il titolo su cui si fonda la propria pretesa, come ad esempio il contratto, non essendo sufficiente il mero deposito delle fatture che, come tale, non determina nemmeno l’inversione dell’onere della prova.